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Supply chain
di impiego inclusivo. Art. 14

Art.14 per luoghi di lavoro inclusivi

Da limiti a punti di partenza per partnership sostenibili
Attraverso la collaborazione con aziende partner disegniamo processi di impiego inclusivo in tutte le nostre unità della nostra sede produttiva ad Avesa (Verona) e nei nostri laboratori presso la Casa Circondariale di Montorio (VR).

L’inserimento lavorativo ex Art. 14 (Dlgs 276/2003)

In base alla normativa nazionale, le aziende con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di assumere persone disabili pari al 7% dei lavoratori dipendenti*.

*Il mancato rispetto della normativa, espone l’azienda ad una sanzione pari a circa 59.000 € anno per risorsa non inserita. Secondo l'Art.14 l’impresa può, fino al 30% (del 7%), “delegare” l’assunzione di questo personale con invalidità a una Cooperativa Sociale, a fronte di una commessa di lavoro di merchandising o accessori (min. 60.000€ all'anno).

IN SINTESI

  • Azienda con 50 dipendenti, ha l’obbligo di assumere 7% di persone con disabilità.
  • Può delegare a QUID l’assunzione del 30% a fronte di una commessa da 60.000

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